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	<title>Il Gatto Randagio</title>
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	<description>Le parole in determinati momenti possono essere dei fatti.</description>
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		<title>India, i marò sono accusati di omicidio</title>
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		<pubDate>Sun, 20 May 2012 03:41:43 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Storia]]></category>

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		<description><![CDATA[Che vergogna !!!  Ma perchè ci facciamo prendere per il culo anche da 4 fachiri ????    Inglesi o Americani, i loro militari, dopo qualche ora se li sarebbero andati a riprendere,  e poi avrebbero discusso !  Noi no,   sempre &#8230; <a href="http://www.ilgattorandagio.org/2012/05/india-i-maro-sono-accusati-di-omicidio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Che vergogna !!!  Ma perchè ci facciamo prendere per il culo anche da 4 fachiri ????    Inglesi o Americani, i loro militari, dopo qualche ora se li sarebbero andati a riprendere,  e poi avrebbero discusso !  Noi no,   sempre figure di merda !!   E poi,  i nostri politici con Napolitano in testa, parlano di orgoglio nazionale e di patria. Non sanno neppure cosa siano  l&#8217;Orgoglio Nazionale e la Patria !</span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ilgattorandagio.org/wp-content/uploads/2012/05/marò.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4217" title="marò" src="http://www.ilgattorandagio.org/wp-content/uploads/2012/05/marò-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
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		<title>20 maggio 1970</title>
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		<pubDate>Sun, 20 May 2012 03:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti sindacali di interesse comune]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità sindacale]]></category>

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		<description><![CDATA[Legge 20 maggio 1970 n. 300 STATUTO DEI LAVORATORI NORME SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEI LAVORATORI, DELLA LIBERTÀ SINDACALE E DELL&#8217;ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO E NORME SUL COLLOCAMENTO TITOLO I DELLA LIBERTA&#8217; E DIGNITA&#8217; DEL LAVORATORE &#8230; <a href="http://www.ilgattorandagio.org/2012/05/20-maggio-1970/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><strong>Legge 20 maggio 1970 n. 300</strong><br />
<strong>STATUTO DEI LAVORATORI</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">NORME SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEI LAVORATORI, DELLA LIBERTÀ SINDACALE E DELL&#8217;ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO E NORME SUL COLLOCAMENTO<span id="more-4080"></span></p>
<p style="text-align: justify;">TITOLO I<br />
DELLA LIBERTA&#8217; E DIGNITA&#8217; DEL LAVORATORE<br />
ART. 1 &#8211; Libertà di opinione.<br />
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede<br />
religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di<br />
manifestare liberamente il proprio pensiero, nei rispetto dei principi<br />
della costituzione e delle norme della presente legge.<br />
ART. 2 &#8211; Guardie giurate.<br />
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui<br />
agli artt. 133 e seguenti del T.U. approvato con R.D.<br />
18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio<br />
aziendale.<br />
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti<br />
diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.<br />
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza<br />
sull&#8217;attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non<br />
possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo<br />
svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.<br />
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l&#8217;Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.<br />
ART. 3 &#8211; Personale di vigilanza.<br />
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell&#8217;attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.<br />
ART. 4 &#8211; Impianti audiovisivi.<br />
È vietato l&#8217;uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell&#8217;attività dei lavoratori.<br />
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell&#8217;attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.<br />
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l&#8217;Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l&#8217;uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristiche di cui al secondo comma<br />
del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l&#8217;Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall&#8217;entrata in vigore della presente<br />
legge, dettando all&#8217;occorrenza le prescrizioni per l&#8217;adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell&#8217;Ispettorato dei lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.<br />
ART. 5. &#8211; Accertamenti sanitari.<br />
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.<br />
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.<br />
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.<br />
ART. 6. &#8211; Visite personali di controllo.<br />
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.<br />
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all&#8217;uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l&#8217;applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori. Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.<br />
In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede l&#8217;ispettorato del lavoro.<br />
Contro i provvedimenti dell&#8217;ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.<br />
ART. 7. &#8211; Sanzioni disciplinari.<br />
Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.<br />
Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.<br />
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l&#8217;addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell&#8217;associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.<br />
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.<br />
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possano essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.<br />
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l&#8217;autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell&#8217;associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l&#8217;ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell&#8217;ufficio del lavoro.<br />
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.<br />
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall&#8217;invito rivoltogli dall&#8217;ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al camma precedente, la sanzione disciplinare<br />
non ha effetto.<br />
Se il datore di lavoro adisce l&#8217; autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.<br />
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.<br />
ART. 8. &#8211; Divieto di indagini sulle opinioni.<br />
E&#8217; fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell&#8217;assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell&#8217;attitudine professionale del lavoro.<br />
ART. 9. &#8211; Tutela della salute e dell&#8217;integrità fisica.<br />
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l&#8217;applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l&#8217;elaborazione e l&#8217;attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.<br />
ART. 10. &#8211; Lavoratori studenti.<br />
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.<br />
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.<br />
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all&#8217;esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.<br />
ART. 11. &#8211; Attività culturali, ricreative e assistenziali.<br />
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell&#8217;azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.<br />
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell&#8217;art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.<br />
ART. 12. &#8211; Istituti di patronato.<br />
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l&#8217;adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all&#8217;interno dell&#8217;azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.<br />
ART. 13. &#8211; Mansioni del lavoratore.<br />
L&#8217;art. 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: &#8220;Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.<br />
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all&#8217;attività svolta, e l&#8217;assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.<br />
Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un&#8217;altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.<br />
Ogni patto contrario è nullo.&#8221;<br />
TITOLO II DELLA LIBERTA&#8217; SINDACALE<br />
ART. 14. &#8211; Diritto di associazione e di attività sindacale.<br />
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all&#8217;interno dei luoghi di lavoro.<br />
ART. 15. &#8211; Atti discriminatori.<br />
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:<br />
a) subordinare l&#8217;occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;<br />
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.<br />
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.<br />
ART. 16. &#8211; Trattamenti economici collettivi discriminatori.<br />
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente<br />
dell&#8217;art. 15.<br />
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all&#8217;importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.<br />
ART. 17. &#8211; Sindacati di comodo.<br />
È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.<br />
ART. 18. &#8211; Reintegrazione nel posto di lavoro.<br />
Ferma restando l&#8217;esperibilità delle procedure previste dall&#8217;art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell&#8217;art. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.<br />
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l&#8217;invalidità a norma del comma precedente.<br />
In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all&#8217;art. 2121 del codice civile.<br />
Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione.<br />
Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell&#8217;invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.<br />
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.<br />
Nell&#8217;ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all&#8217;art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la<br />
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.<br />
L&#8217;ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l&#8217;ha pronunciata.<br />
Si applicano le disposizioni dell&#8217;art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.<br />
L&#8217;ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.<br />
Nell&#8217;ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all&#8217;art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo camma ovvero all&#8217;ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l&#8217;ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all&#8217;importo della retribuzione dovuta al lavoratore.<br />
TITOLO III DELL&#8217;ATTIVITA&#8217; SINDACALE<br />
ART. 19. &#8211; Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.<br />
Rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell&#8217;ambitodelle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nella unità produttiva.<br />
Nell&#8217;ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.<br />
ART. 20. &#8211; Assemblea.<br />
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell&#8217;orario di lavoro, nonché durante l&#8217;orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.<br />
Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.<br />
Le riunioni &#8211; che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi &#8211; sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell&#8217;unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro e secondo l&#8217;ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.<br />
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.<br />
Ulteriori modalità per l&#8217;esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.<br />
ART. 21. &#8211; Referendum.<br />
Il datore di lavoro deve consentire nell&#8217;ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell&#8217;orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all&#8217;attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.<br />
Ulteriore modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.<br />
ART. 22. &#8211; Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.<br />
Il trasferimento dell&#8217;unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.<br />
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell&#8217;art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell&#8217;anno successivo a quello in cui è cessato l&#8217;incarico per tutti gli altri.<br />
ART. 23. &#8211; Permessi retribuiti.<br />
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all&#8217;art. 19 hanno diritto, per l&#8217;espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.<br />
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:<br />
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;<br />
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;<br />
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b).<br />
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un&#8217;ora all&#8217;anno per ciascun dipendente.<br />
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.<br />
ART. 24. &#8211; Permessi non retribuiti.<br />
I dirigenti sindacali aziendali di cui all&#8217;art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all&#8217;anno.<br />
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.<br />
ART. 25. &#8211; Diritto di affissione.<br />
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l&#8217;obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all&#8217;interno dell&#8217;unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.<br />
ART. 26. &#8211; Contributi sindacali.<br />
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all&#8217;interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell&#8217;attività aziendale.<br />
ART. 27. &#8211; Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.<br />
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l&#8217;esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune<br />
all&#8217;interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.<br />
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.<br />
TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI<br />
ART. 28. &#8211; Repressione della condotta antisindacale.<br />
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l&#8217;esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle<br />
associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.<br />
L&#8217;efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla scadenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.<br />
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva.<br />
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell&#8217;art. 650 del codice penale.<br />
L&#8217;autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall&#8217;art. 36 del codice penale.<br />
ART. 29. &#8211; Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.<br />
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all&#8217;art. 19 si siano costituite nell&#8217;ambito di due o più delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell&#8217;articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall&#8217;art. 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentante nella unità produttiva.<br />
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell&#8217;art. 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di<br />
rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell&#8217;art. 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo, restano immutati.<br />
ART. 30. &#8211; Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.<br />
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all&#8217;art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.<br />
ART. 31 &#8211; Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali<br />
provinciali e nazionali.<br />
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.<br />
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.<br />
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell&#8217;interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l&#8217;esonero.<br />
Durante i periodi di aspettativa l&#8217;interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.<br />
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all&#8217;attività espletata durante il periodo di aspettativa.<br />
ART. 32. &#8211; Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.<br />
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all&#8217;espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.<br />
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.<br />
TITOLO V NORME SUL COLLOCAMENTO<br />
ART. 33. &#8211; Collocamento.<br />
La commissione per il collocamento, di cui all&#8217;art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della<br />
massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.<br />
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell&#8217;Ufficio provinciale del lavoro e della massima<br />
occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d&#8217;ufficio.<br />
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.<br />
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l&#8217;avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell&#8217;art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.<br />
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve<br />
essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell&#8217;ufficio con la indicazione degli avviati.<br />
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte.<br />
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l&#8217;avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro.<br />
Nei casi di motivata urgenza, l&#8217;avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni.<br />
Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l&#8217;altra presso il direttore dell&#8217;Ufficio provinciale del lavoro.<br />
Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.<br />
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell&#8217;Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui all&#8217;art. 25 della legge 29<br />
aprile 1949, n. 264.<br />
I turni di lavoro di cui all&#8217;art. 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione.<br />
Il direttore dell&#8217;Ufficio provinciale del lavoro annulla d&#8217;ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge.<br />
Contro le decisioni del direttore dell&#8217;Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.<br />
Per il passaggio del lavoratore dall&#8217;azienda nella quale è occupato ad un&#8217;altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.<br />
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall&#8217;art. 38 della presente legge.<br />
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.<br />
ART. 34. &#8211; Richieste nominative di manodopera.<br />
A decorrere dal novantesimo giorno all&#8217;entrata in vigore della presente legge, le richieste, nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente<br />
specializzati. da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.<br />
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E PENALI<br />
ART. 35. &#8211; Campo di applicazione.<br />
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell&#8217;art. 18 del titolo III, ad eccezione del primo comma dell&#8217;art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti.<br />
Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.<br />
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell&#8217;ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti.<br />
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell&#8217;ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.<br />
Ferme restando le norme di cui agli artt. 1 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.<br />
ART. 36. &#8211; Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.<br />
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un&#8217;attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all&#8217;esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l&#8217;obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.<br />
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l&#8217;imprenditore benefica delle agevolazioni finanziarie e creditizie<br />
concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.<br />
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall&#8217;Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o<br />
dell&#8217;appalto.<br />
Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l&#8217;esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazione finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.<br />
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l&#8217;ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l&#8217;adozione delle sanzioni.<br />
ART. 37. &#8211; Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.<br />
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica.<br />
Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.<br />
ART. 38. &#8211; Disposizioni penali.<br />
Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l&#8217;ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l&#8217;arresto da 15 giorni ad un anno.<br />
Nei casi più gravi le pene dell&#8217;arresto e dell&#8217;ammenda sono applicate congiuntamente.<br />
Quando, per le condizioni economiche del reo, l&#8217;ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.<br />
Nei casi previsti dal secondo comma, l&#8217;autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall&#8217;art. 36 del codice penale.<br />
ART. 39. &#8211; Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.<br />
L&#8217;importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.<br />
ART. 40. &#8211; Abrogazione delle disposizioni contrastanti.<br />
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata.<br />
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.<br />
ART. 41 &#8211; Esenzioni fiscali.<br />
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l&#8217;esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.</p>
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		<title>Vuoi un locale da occupare? Scrivi a Giuliano Pisapia</title>
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		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>

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		<description><![CDATA[Raccontateci le vostre &#8220;esigenze culturali&#8221; e richedete al Comune di Milano un spazio dove esprimerVi : http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/1017653/Vuoi-un-locale-da-occupare&#8212;Scrivi-a-Giuliano-Pisapia.html Share on Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.ilgattorandagio.org/wp-content/uploads/2012/05/Pisapia-pagliaccio.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4213" title="Pisapia pagliaccio" src="http://www.ilgattorandagio.org/wp-content/uploads/2012/05/Pisapia-pagliaccio-208x300.jpg" alt="" width="208" height="300" /></a>Raccontateci le vostre &#8220;esigenze culturali&#8221; e richedete al Comune di Milano un spazio dove esprimerVi :</h2>
<p><a href="http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/1017653/Vuoi-un-locale-da-occupare---Scrivi-a-Giuliano-Pisapia.html" target="_blank">http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/1017653/Vuoi-un-locale-da-occupare&#8212;Scrivi-a-Giuliano-Pisapia.html</a></p>
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		<title>Unicredit – inserimento on line 730</title>
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		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>

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		<description><![CDATA[Prorogato al 24 maggio il termine per inserire il 730 OnLine Dato l’elevato numero di richieste da parte dei colleghi, il termine entro cui si possono inserire nuove dichiarazioni 730 OnLine è stato prorogato al 24 maggio. Resta fermo invece &#8230; <a href="http://www.ilgattorandagio.org/2012/05/unicredit-inserimento-on-line-730/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><a href="http://www.ilgattorandagio.org/wp-content/uploads/2012/04/730-2012.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3972" title="730 2012" src="http://www.ilgattorandagio.org/wp-content/uploads/2012/04/730-2012.jpg" alt="" width="240" height="196" /></a> Prorogato al 24 maggio il termine per inserire il 730 OnLine<span id="more-4199"></span></strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Dato l’elevato numero di richieste da parte dei colleghi, il termine entro cui si possono inserire nuove dichiarazioni 730 OnLine è stato prorogato al 24 maggio.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta fermo invece il termine del 27 maggio per la trasmissione telematica del 730 all’azienda.</p>
<p style="text-align: justify;"> Ricordiamo inoltre :</p>
<ul>
<li>anche quest’anno, il sistema importa automaticamente i dati fiscali del tuo CUD 2012 (redditi 2011);</li>
</ul>
<ul>
<li>la procedura  è disponibile 24 ore su 24  e 7 giorni su 7 anche da casa, lo puoi compilare in varie sessioni e una volta ultimato, non è più necessario inviare la copia cartacea;</li>
</ul>
<ul>
<li>devi inviare al centro raccolta solo la busta per la scelta di 5 e 8 x 1000.</li>
</ul>
<ul>
<li>la liquidazione del risultato contabile avverrà con lo stipendio del mese di luglio.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Bpm e Akros saranno una banca sola</title>
		<link>http://www.ilgattorandagio.org/2012/05/bpm-e-akros-saranno-una-banca-sola/</link>
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		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; IL PIANO INDUSTRIALE DEL GRUPPO DI PIAZZA MEDA SARÀ PRONTO ENTRO DUE MESI E SI PREVEDE UN MIGLIAIO DI ESUBERI. INTANTO, SI PRAPARA IL TERRENO PER DUE NOVITÀ NELLE POSIZIONI DI VERTICE. Chi si aspettava sangue è rimasto deluso. &#8230; <a href="http://www.ilgattorandagio.org/2012/05/bpm-e-akros-saranno-una-banca-sola/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.ilgattorandagio.org/wp-content/uploads/2012/05/BPM.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4163" title="BPM" src="http://www.ilgattorandagio.org/wp-content/uploads/2012/05/BPM-300x78.jpg" alt="" width="300" height="78" /></a></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ilgattorandagio.org/wp-content/uploads/2012/05/bancaAcros3.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4167" title="bancaAcros" src="http://www.ilgattorandagio.org/wp-content/uploads/2012/05/bancaAcros3-300x103.jpg" alt="" width="300" height="103" /></a></p>
<p><strong>IL PIANO INDUSTRIALE DEL GRUPPO DI PIAZZA MEDA SARÀ PRONTO ENTRO DUE MESI E SI PREVEDE UN MIGLIAIO DI ESUBERI. INTANTO, SI PRAPARA IL TERRENO PER DUE NOVITÀ NELLE POSIZIONI DI VERTICE.<span id="more-4162"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Chi si aspettava sangue è rimasto deluso. L’assemblea della Bpm è passata via quasi indolore, con un migliaio di soci presenti &#8211; già questo, un minimo storico per la riottosa Popolare e pochi interventi polemici, nonostante sul tappeto ci fosse il peggior risultato di bilancio della banca (il “rosso” è stato pari a 614 milioni). In realtà, i conti erano il convitato di pietra ma non l’oggetto dell’assemblea: con il sistema duale, infatti, è il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio, ai soci è demandata solo la destinazione dell’utile o, come in questo caso, le forme di ripianamento delle perdite. «Io ero per portare lo stesso il bilancio in assemblea, vista l’entità del rosso» ha spiegato Piero Lonardi, storico rappresentante dei soci privati della Bpm, tra i pochissimi non multati da Banktalia alla fine della lunga ispezione dello scorso anno. Sempre sul fronte del no e anche adesso bastian contrario: «Se le cose devono andare così, tanto vale passare direttamente alla spa, almeno la banca diventa contendibile, le quotazioni salgono e gli azionisti se ne avvantaggiano». Di certo, i suoi mugugni non sono gli unici a Piazza Meda. E probabilmente il meglio deve ancora arrivare, se ne parlerà con il nuovo piano industriale atteso tra un paio di mesi. Sarà un piano “non facile”, dice chi è vicino ai lavori, con un migliaio di esuberi e decisioni non scontate. Compresa una rifocalizzazione di Banca Akros, che in futuro dovrebbe essere meno banca d’affari e più banca di servizi alla clientela del gruppo, legata innanzitutto alle necessità delle pmi e alle richieste della rete; simile, ma non identica a quella attuale, insomma. E ancora, volendo fare una scommessa, molti ritengono che nella mente di Andrea Bonomi e Piero Montani ci sia una banca sola (come del resto aveva chiesto Bankitalia a suo tempo) sotto il cappello unico di Bpm. Non un’idea di domani mattina, ma un percorso abbastanza individuato. Progetti in parte futuribili. Per il momento in banca sono arrivati un paio di nuovi manager: Jacopo De Francisco, a capo del commerciale, e l’innesto &#8211; ben più traumatico &#8211; di Giovanni Rossi, nuovo capo del personale. Già, perché questa casella era occupata da Maurizio Bertolotti, stritolato dalle recenti vicende delle promozioni ai sindacalisti alla Bpm. Stritolato, in quanto probabilmente è stato solo l’ultimo anello di una lunga catena di errori, rimasto con il classico cerino in mano. Sta di fatto che le trattative per trovare una soluzione amichevole non sono andate in porto e attualmente il manager è in malattia, ma la banca gli ha già comunicato che intende risolvere il rapporto. In futuro ci saranno altre novità nelle posizioni apicali: almeno un paio, si dice, tra cui il direttore finanziario. Ma su quest’ultima posizione, un membro del consiglio di sorveglianza ha parlato di «non accelerazione »; insomma, l’idea c’è ma la nomina non è in cima alle priorità. Il focus, come si diceva, è piuttosto sul piano industriale. Prima di ogni cosa si dovrà verificare l’impegno morale &#8211; che i vertici della banca avrebbero preso in colloqui preliminari &#8211; a non fare macelleria sociale, nella gestione degli esuberi, per intenderci. Poi si tratterà di vedere come si muoveranno i sindacati interni e gli Amici, la potente associazione dei soci-dipendenti della banca. Finora sono stati i veri azionisti della Bpm, pur controllando una manciata di voti (meno del 5% della banca, coerentemente del resto con il suo status di Popolare). E la stessa scelta di Bonomi è stata fatta con il loro accordo, anzi caldeggiata dall’Associazione. Ma tutto sommato pochi si fidano dell’apparente quiete dopo la tempesta di un anno fa e pochissimi scommettono che le due anime cioè l’espressione del nuovo socio di riferimento con relativo management e l’associazione Amici &#8211; siano fatte per capirsi a lungo. Chi parla senza peli sulla lingua, anche se sotto anonimato, dice senza mezzi termini quello che tutti hanno pensato: l’alleanza tra Bonomi e gli Amici è stata fatta per tacitare Bankitalia, ma fa parte di quei patti destinati fin dall’inizio ad essere infranti. E in cui probabilmente entrambi i protagonisti ritengono di essere più furbi degli altri, e di riuscire alla lunga a scalzare la controparte. Questo tipo di partite difficilmente finiscono con un pareggio. Arbitro sempre presente della tenzone, Bankitalia. Che determina la vita della Popolare anche quando non interviene direttamente: tuttora infatti sui conti della Bpm pesano come macigni i cosiddetti “ add on”, i super-accantonamenti a fronte degli impieghi. Una zavorra messa dalla vigilanza in seguito all’ispezione e destinata ad essere rimossa probabilmente a fronte di un cambiamento qualitativo nella gestione della banca piuttosto che quantitativo dei conti. Liberare le risorse degli add on significa mettersi nella scia giusta per restituire i Tremonti bond e, continuando nel percorso virtuoso, pensare anche al ritorno al dividendo. Di sicuro, per il momento Bpm resta un sorvegliato speciale e non è chiaro come intenda procedere Bankitalia. Anche nei confronti di Amici: l’istituto di vigilanza ha aperto una procedura sanzionatoria nei confronti dell’associazione, contestando loro «la pervasiva interferenza esercitata e il potere di orientare le decisioni degli organi sociali, che configurano l&#8217;Associazione Amici della Bipiemme come accordo parasociale » non comunicato. Il procedimento non è ancora arrivato a conclusione &#8211; sono iter molto lunghi &#8211; ma oltre alla possibile sanzione, potrebbe essere quella la strada per arrivare anche a mettere in forse il voto dei soci-dipendenti in assemblea.</p>
<p>fonte: LaRepubblica.it</p>
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		<item>
		<title>Intesa San Paolo &#8211; Vap 2011 erogabile nel 2012</title>
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		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa]]></category>
		<category><![CDATA[Unità Sindacale]]></category>

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		<description><![CDATA[Di seguito, cliccando sul logo di Unità Sindacale, potete prendere visione dell&#8217;accordo raggiunto in Intesa San Paolo  sul Vap 2011.  Mercoledì 23 p.v.  è stato fissato un incontro  interlocutorio sul Vap in Unicredit, speriamo bene&#8230;.  Vi terremo, come di consueto &#8230; <a href="http://www.ilgattorandagio.org/2012/05/intesa-san-paolo-vap-2011-erogabile-nel-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Di seguito, cliccando sul logo di Unità Sindacale, potete prendere visione dell&#8217;accordo raggiunto in Intesa San Paolo  sul Vap 2011.  Mercoledì 23 p.v.  è stato fissato un incontro  interlocutorio sul Vap in Unicredit, speriamo bene&#8230;.  Vi terremo, come di consueto informati.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ilgattorandagio.org/wp-content/uploads/2012/05/Intesa_vap_2012.pdf"><img class="alignleft size-full wp-image-4186" title="29.Unisin_w" src="http://www.ilgattorandagio.org/wp-content/uploads/2012/05/29.Unisin_w2.jpg" alt="" width="205" height="208" /></a></p>
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		<title>Unicredit &#8211; delirio ferie</title>
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		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[UniKredit]]></category>
		<category><![CDATA[Unità Sindacale]]></category>

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		<description><![CDATA[Questa è la risposta di Unità Sindacale alla lettera che molti colleghi hanno ricevuto  firmata dal Team HR Italia.   Una lettera, di ugual tenore, nella quale molto signorilmente si fa notare che non è bello  predicar bene e razzolar &#8230; <a href="http://www.ilgattorandagio.org/2012/05/unicredit-delirio-ferie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;">Questa è la risposta di Unità Sindacale alla lettera che molti colleghi hanno ricevuto  firmata dal Team HR Italia. </span><span style="color: #0000ff;">  Una lettera, di ugual tenore, nella quale molto signorilmente si fa notare che non è bello  predicar bene e razzolar male.</span></p>
<p><a href="http://www.ilgattorandagio.org/wp-content/uploads/2012/05/Gentile.pdf"><img class="alignleft size-full wp-image-4178" title="29.Unisin_w" src="http://www.ilgattorandagio.org/wp-content/uploads/2012/05/29.Unisin_w1.jpg" alt="" width="205" height="208" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Clicca a fianco per leggere la lettera e poi anche sul sottostante link, per leggere l&#8217;articolo sul medesimo argomento postato dagli amici di Sceltalibera</span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sceltalibera.org/ferie-siamo-al-delirio/" target="_blank">http://www.sceltalibera.org/ferie-siamo-al-delirio/</a></p>
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		<title>17 Maggio 1941</title>
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		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storie]]></category>
		<category><![CDATA[Eroi]]></category>
		<category><![CDATA[Storia]]></category>

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		<description><![CDATA[Resa dell&#8217;Amba Alagi. Dando l&#8217;ordine di abbandonare la capitale senza combattere per evitare il massacro della popolazione civile, il Vicerè d&#8217;Etiopia aveva dato alle sue truppe l&#8217;ordine di proseguire la lotta nei ridotti dell&#8217;Amba Alagi, del Galla Sidamo e dell&#8217;Amara, &#8230; <a href="http://www.ilgattorandagio.org/2012/05/17-maggio-1941/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ilgattorandagio.org/wp-content/uploads/2012/05/Onore-delle-armi.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-4077" title="Onore delle armi" src="http://www.ilgattorandagio.org/wp-content/uploads/2012/05/Onore-delle-armi.gif" alt="" width="747" height="447" /></a><span style="color: #000000;">Resa dell&#8217;Amba Alagi.<span id="more-4076"></span> Dando l&#8217;ordine di abbandonare la capitale senza combattere per evitare il massacro della popolazione civile, il Vicerè d&#8217;Etiopia aveva dato alle sue truppe l&#8217;ordine di proseguire la lotta nei ridotti dell&#8217;Amba Alagi, del Galla Sidamo e dell&#8217;Amara, dove, secondo un suo ordine del giorno, si sarebbe combattuto il più a lungo possibile per l&#8217;onore della bandiera. Pertanto nella zona fra Dessiè e l&#8217;Amba Alagi si raccolsero le truppe che, dopo una tenace resistenza, avevano dovuto ritirarsi da Agordat, Cheren e Asmara, nonchè quelle rifluite da Addis Abeba. Abbandonata Dessiè per la forte pressione nemica, la difesa si ridusse alla storica Amba, ove gli sfiniti reparti nazionali e indigeni, privi di rifornimenti, quasi senza cannoni, con scarsissime vettovaglie, resistettero fino al maggio 1941. Fu questa una pagina di autentica gloria, che suscitò l&#8217;ammirazione di tutto il mondo. Assaliti da forze infinitamente superiori per numero e per mezzi, attanagliati dal morso della fame e della sete, i difensori dell&#8217;Amba Alagi lottarono per una battaglia che era perduta in partenza, ma che aveva ugualmente una posta altissima, l&#8217;onore della bandiera. E solo quando ogni umana resistenza apparve inutile, solo quando le munizioni furono alla fine, e solo dietro ordine da Roma accettò quella resa che il nemico aveva più volte richiesto e che il Duca aveva sempre rifiutata. Il Generale Volpini, latore delle proposte italiane, fu vilmente assassinato da una banda abissina mentre si recava al comando britannico. Un mese, era durata quella resistenza disperata. E i nostri soldati s&#8217;erano guadagnati, con l&#8217;eroismo, col sangue, con la sofferenza, l&#8217;ultimo omaggio che il nemico tributò loro, l&#8217;onore delle armi. Il Duca D&#8217;Aosta, sceso dalla montagna insanguinata, passa in rassegna il picchetto armato britannico prima di avviarsi alla prigionia di Nairobi. Nella foto in alto, con uno schieramento perfetto, come ad una parata, i soldati che per un mese hanno combattuto in condizioni disperate, perdendo oltre il 40 per cento degli effettivi, sfilano di fronte al nemico irrigidito nel presentat&#8217;arm.</span></p>
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		<title>I banchieri che non pagano l’Imu</title>
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		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

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		<description><![CDATA[Le fondazioni sono esenti come le parrocchie. Perché svolgono attività filantropiche. Franco Bechis su Libero del 13 maggio u.s.  ci racconta una storia divertente, quella di una cittadella fatta di molti palazzi, che non pagherà l’Imu allo stato centrale: La &#8230; <a href="http://www.ilgattorandagio.org/2012/05/i-banchieri-che-non-pagano-limu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.ilgattorandagio.org/wp-content/uploads/2012/05/banche.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4159" title="banche" src="http://www.ilgattorandagio.org/wp-content/uploads/2012/05/banche.jpg" alt="" width="190" height="265" /></a>Le fondazioni sono esenti come le parrocchie. Perché svolgono attività filantropiche.<span id="more-4158"></span></h3>
<p style="text-align: justify;">Franco Bechis su Libero del 13 maggio u.s.  ci racconta una storia divertente, quella di una cittadella fatta di molti palazzi, che non pagherà l’Imu allo stato centrale:</p>
<p style="text-align: justify;">La cittadella è in realtà sparsa un po’ in tutta Italia, perchè si tratta delle partecipazioni immobiliari dirette di tutte le fondazioni bancarie. Quelle grandi e grosse che sono dietro ai principali gruppi del credito italiano, come la Fondazione Cariplo e la Compagnia di San Paolo di Torino (Banca Intesa-San Paolo) o la fondazione della cassa di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona (Unicredit). Ma ci sono anche le piccoline, nate alle spalle di una cassa di risparmio locale talvolta inglobata in gruppo più grande, altre volte rimasta solitaria sul territorio di origine.</p>
<p style="text-align: justify;">Le fondazioni hanno ben più di quei 1.572 immobili censiti dalla banca dati dell’Agenzia del catasto, perchè molte di loro hanno costituito società immobiliari strumentali:</p>
<p style="text-align: justify;">. Queste ultime però non possono beneficiare di alcuna esenzione totale ai fini dell’Imu e quindi non sono state considerate nel calcolo della cittadella a prova di fisco. Anche per i 1.572 immobili il regime fiscale è diversificato. Alcuni godono solo di agevolazioni comuni ai palazzi storici, perchè le fondazioni bancarie spesso hanno la sede principale nei palazzi originari delle banche poi confluite in grandi gruppi. Sono esentasse, e quindi non pagano un centesimo di Imu, tutti gli immobili utilizzati dalle fondazioni per quella che loro chiamano «l’esercizio dell’attività filantropica», e cioè per finalità sociali e culturali come non si stanca di precisare il direttore generale dell’Acri, Giorgio Righetti.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo è il punto più controverso della vicenda, che in queste settimane ha alimentato numerose polemiche:</p>
<p style="text-align: justify;">Perchè il fine dell’utilità sociale e dello sviluppo del territorio assegnato alle fondazioni per renderle omogenee a tutti gli enti non commerciali, si trasforma inevitabilmente in un ombrello assai largo per mettere al riparo dello sguardo indiscreto del fisco troppe attività. Agevolazioni fiscali per altro sono già previste dalla legislazione vigente per gli investimenti nelle attività stesse, e a questo vantaggio che già premia la quota di patrimonio investita in utilità sociale, si aggiunge in modo meno comprensibile anche l’esen – zione Imu per l’immobile strumentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Le polemiche sul regalo alle Fondazioni bancarie si sono moltiplicate quando nell’aprile scorso il governo di Mario Monti ha bocciato un emendamento parlamentare trasversale che sopprimeva l’esenzione Imu per le fondazioni, sostenendone l’inco – stituzionalità e proteggendo i banchieri piuttosto degli anziani ricoverati in ospizio, che verranno invece tassati sugli immobili di proprietà.</p>
<p style="text-align: justify;">Monti ha sostenuto che è impossibile per il fisco raggiungere la cittadella della cuccagna bancaria, perchè si farebbe loro torto rispetto agli altri enti non commerciali: enti religiosi, onlus, associazioni (come l’Arci) varie. Certo per provare la reazione della Corte costituzionale di fronte a questa presunta disparità, bisognerebbe provare a tassare le fondazioni bancarie. Prima si incassa e poi si vede. Una differenza rispetto a tutti gli altri enti non commerciali è evidente non solo al cittadino comune. Gli enti non commerciali non hanno modo di fare soldi per altra via, quindi si detassa una attività benefica a chi non ha entrate diverse dalla generosità dei propri associati e benefattori.</p>
<p style="text-align: justify;">fonte : Liberoquotidiano.it</p>
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		<title>MONTE DEI PASCHI: 1,5 MILIARDI DI SOSPETTI</title>
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		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[MPS]]></category>

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		<description><![CDATA[I magistrati sono sulle tracce di una cresta estero su estero per un valore che oscilla tra 1,2 e 1,5 miliardi di euro. Dietro ci potrebbe essere una bella truffa con il suo bravo contorno di tangenti.  Che troppa finanza &#8230; <a href="http://www.ilgattorandagio.org/2012/05/monte-dei-paschi-15-miliardi-di-sospetti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;"><em><a href="http://www.ilgattorandagio.org/wp-content/uploads/2012/05/Monte-Paschi-Siena.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-4086" title="Monte-Paschi-Siena" src="http://www.ilgattorandagio.org/wp-content/uploads/2012/05/Monte-Paschi-Siena-300x178.gif" alt="" width="300" height="178" /></a>I magistrati sono sulle tracce di una cresta estero su estero per un valore che oscilla tra 1,2 e 1,5 miliardi di euro. Dietro ci potrebbe essere una bella truffa con il suo bravo contorno di tangenti.<span id="more-4153"></span></em></h2>
<p style="text-align: justify;"> Che troppa finanza avesse messo in ginocchio le banche lo si era già capito, da quando la crisi ha fatto scoppiare la bolla delle valutazioni gonfiate, delle acquisizioni pirotecniche a suon di miliardi di euro, accompagnate da bonus milionari o premi alla carriera finiti puntualmente nelle tasche dei banchieri. Adesso l&#8217;indagine della magistratura sul Monte dei Paschi di Siena (Mps) ci fa capire che dietro queste operazioni c&#8217;è qualcos&#8217;altro che va oltre le valutazioni sbagliate, l&#8217;avidità o il classico errore umano.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel mirino c&#8217;è l&#8217;acquisto della Banca Antonveneta di Padova, annunciato nel novembre 2007 e perfezionato pochi mesi dopo dalla banca senese che è sotto l&#8217;influsso del Pd. Al prezzo di 9,3 miliardi di euro, una somma enorme pagata in denaro contante. Un affarone, ma non per Mps e per i suoi piccoli azionisti, che solo nell&#8217;ultimo anno hanno visto crollare le azioni del 70 per cento. Fecero salti di gioia i venditori, gli spagnoli del Banco Santander, avevano pagato l&#8217;Antonveneta 6 miliardi nel 2007 agli olandesi di Abn-Amro, un acquisto fatto nello spezzatino di attività della banca olandese, divenuta preda di una cordata guidata dalla Royal Bank of Scotland. Nel 2005 l&#8217;Antonveneta era stata l&#8217;oggetto del desiderio della Popolare di Lodi di Gianpiero Fiorani, insieme ai &#8220;furbetti del quartierino&#8221; e sotto la regia, come hanno sostenuto i magistrati, di Antonio Fazio, l&#8217;allora governatore della Banca d&#8217;Italia che si batteva per l&#8217;italianità delle banche.</p>
<p style="text-align: justify;">Adesso la magistratura è di nuovo in campo. Centocinquanta finanzieri (quelli in divisa, però, non gli gnomi in grisaglia) sono stati sguinzagliati giovedì scorso a fare controlli e sequestri di documenti tra la direzione di Mps a Siena, gli uffici a Milano di Mediobanca e altri istituti che in questi anni hanno lavorato nelle operazioni orchestrate dalla banca senese e dalla fondazione che la controlla (a sua volta controllata dal Pd), Mediobanca in primis, ma anche griffe straniere, Credit Suisse, Goldman Sachs, Jp Morgan, Deutsche Bank, Barclays fino alla grande Intesa Sanpaolo. Altre ispezioni sono state fatte a Roma e a Mantova.</p>
<p style="text-align: justify;">Ufficialmente la magistratura indaga per aggiotaggio, manipolazione del mercato sul titolo azionario di Banca Mps, ostacolo alle attività di vigilanza. Perquisita anche la casa di Giuseppe Mussari, presidente della banca fino al 27 aprile e tuttora presidente dell&#8217;Abi. All&#8217;inizio di marzo Mussari, avvocato del Pd, si era dimesso per protesta contro il voto del Senato che, approvando un emendamento presentato dal Pd, aboliva le commissioni sui fidi ma è sempre al suo posto, intanto il governo Monti e il Parlamento hanno ripristinato le commissioni tanto care alle banche.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ipotesi dei magistrati, da quanto trapela, è che il flusso di denaro uscito da Siena per pagare a caro prezzo le azioni dell&#8217;Antonveneta non sia finito interamente nelle tasche dei venditori, ma in parte sia stato distratto su altre strade, per esempio una fetta sia approdata a Londra. Secondo &#8220;La Stampa&#8221; i magistrati sono sulle tracce di una cresta estero su estero per un valore che oscilla tra 1,2 e 1,5 miliardi di euro. il sospetto è che ci sia una bella truffa con il suo bravo contorno di tangenti.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; una partita che crea imbarazzo nei Ds e tra gli uomini al vertice della banca, da poco totalmente rinnovati, con l&#8217;arrivo come presidente di Alessandro Profumo (numero uno di UniCredit fino al 21 settembre 2010) e Fabrizio Viola amministratore delegato. A Siena i maggiorenti del Pd non parlano di questo scandalo che travolge la finanza rossa. Il sindaco, Franco Ceccuzzi, è di fatto azionista di controllo della Fondazione Mps. Perquisita anche la casa dell&#8217;ex direttore generale della banca, Antonio Vigni, dimessosi all&#8217;inizio di quest&#8217;anno e premiato da Mps con una buonuscita di quattro milioni di euro lordi. Secondo &#8220;La Stampa&#8221; Vigni è indagato, insieme a tre ex sindaci della banca, l&#8217;organo di vigilanza e controllo contabile.</p>
<p style="text-align: justify;">A Siena si racconta che nelle trame del &#8220;Monte dei Fiaschi&#8221;, come lo ha ribattezzato Milena Gabanelli in un&#8217;inchiesta televisiva su Report, ci sia anche l&#8217;influenza della massoneria, che in Toscana trova una terra feconda. Quello che è certo è che i conti della banca e della fondazione che la controlla sono sull&#8217;orlo del disastro per un&#8217;acquisizione quantomeno spregiudicata. Nell&#8217;aprile 2008 Mps ha lanciato un aumento di capitale da 5 miliardi per finanziare l&#8217;acquisto di Antonveneta. Nel 2010 la banca senese ha sottoscritto 1,9 miliardi di obbligazioni garantite dal ministero del Tesoro, i &#8220;Tremonti bond&#8221;, per rafforzare il patrimonio, soldi pubblici che non ha ancora rimborsato. Nel luglio 2011 c&#8217;è stato un secondo aumento di capitale, per 2 miliardi. Le azioni sono state vendute a 44,6 centesimi, adesso hanno quasi dimezzato il valore, a circa 24 centesimi.</p>
<p style="text-align: justify;">La fondazione si è indebitata per sottoscriverlo, ma i debiti sono arrivati a un miliardo di euro, sopra il livello di guardia, in aprile ha dovuto vendere il 15 per cento della banca per rientrare in parte dell&#8217;esposizione. I conti della terza banca italiana, ha sei milioni di clienti, sono rovinosi. Il bilancio 2011 si è chiuso con svalutazioni per 4,5 miliardi e una perdita netta di 4,69 miliardi di euro. Naturalmente senza dividendo per i soci. La banca ha avviato un piano di riduzione del costo del personale del 13 per cento, secondo i sindacati ci sarebbero 1.500 esuberi, il 16 marzo c&#8217;è stato il primo sciopero dal 1998.</p>
<p style="text-align: justify;">Sull&#8217;acquisto dell&#8217;Antonveneta all&#8217;assemblea del 27 aprile i soci hanno potuto apprendere le riserve del presidente uscente del collegio sindacale, Tommaso Di Tanno: &#8220;Il valore patrimoniale della banca era di 2,3 miliardi e fu acquistata per 9 miliardi. Non entro nel merito se il prezzo di 9 miliardi fosse appropriato&#8221;. Adesso il valore di borsa dell&#8217;intero gruppo Mps è di appena 2,7 miliardi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Chissà se qualcuno pagherà per tutto questo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">fonte: www.cadoinpiedi.it</p>
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